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Legislatura XIX

Proposta emendativa 101.036.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
101.036. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Finanziamento di scuole superiori d'ateneo del sistema universitario)

  1. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento delle seguenti scuole superiori d'ateneo:

    1) Collegio superiore – Università di Bologna;

    2) Scuola di studi superiori C. Urbani – Università di Camerino;

    3) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;

    4) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) – Università del Salento;

    5) Scuola di studi superiori «G. Leopardi» – Università di Macerata;

    6) Scuola Galileiana di studi superiori – Università di Padova;

    7) Scuola superiore di studi avanzati – La Sapienza di Roma;

    8) Scuola di studi superiore «F. Rossi» – Università di Torino;

    9) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;

    10) Collegio internazionale Ca' Foscari – Università di Venezia.

  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in misura uguale tra le istituzioni ivi elencate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.