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Legislatura XIX

Proposta emendativa 101.036.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
101.036.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Finanziamento di Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d'Ateneo del sistema universitario)

  1. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzata al sostegno e al potenziamento delle Scuole superiori d'Ateneo di seguito indicate:

   1) Collegio Superiore – Università di Bologna;

   2) Scuola di studi superiori C. Urbani – Università di Camerino;

   3) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;

   4) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) – Università del Salento;

   5) Scuola di studi superiori «G. Leopardi» – Università Macerata;

   6) Scuola Galileiana di studi superiori – Università di Padova;

   7) Scuola superiore di studi avanzati – La Sapienza di Roma;

   8) Scuola di studi superiore «F. Rossi» – Università di Torino;

   9) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;

   10) Collegio internazionale Ca' Foscari – Università di Venezia.

  2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite in misura uguale tra le istituzioni elencate con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.