Alla parte prima, titolo VII, dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.