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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.97. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.97.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

   all'articolo 152, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato per un ammontare pari a 699,7 milioni di euro per l'anno 2023, 771,6 milioni per il 2024 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2025 per la copertura degli interventi relativi ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per la non autosufficienza, come definiti dalla normativa e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.

ex 12.4.