Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In alternativa ai contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del presente decreto-legge, le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi, piscine e palestre possono accedere ai contributi di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.