Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 53, comma 1, capoverso «Art. 14.1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: un'anzianità contributiva minima di 41 anni aggiungere le seguenti: per gli uomini e 40 anni per le donne;
le risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, sono ridotte di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.