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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.840. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.840.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per supportare il personale scolastico nelle finalità di cui al comma 1 e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2024, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni per l'anno 2024. Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nell'ambito degli uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno. Il Ministero dell'istruzione e del merito ripartisce il finanziamento previsto per il triennio 2022-2024 tra gli uffici scolastici provinciali.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2023 e 340 milioni di euro per l'anno 2024, e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

ex *100.1.