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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.839. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.839.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   b) all'articolo 16-bis, comma 9, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»;

   c) all'articolo 16-ter, comma 9:

    1) alla lettera c), le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

    2) alla lettera e), le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 381 milioni di euro per l'anno 2024, di 350 milioni di euro per gli anni 2025 e 2016, di 348 milioni di euro per l'anno 2027 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

ex 100.17.