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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.832. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.832.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

  1. Al fine di dare attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo con una dotazione pari a 900 milioni per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

ex 99.09.