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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.755. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.755.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Norme in materie di assunzione di personale medico e sanitario)

  1. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario e di garantire i livelli essenziali d'assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, fermo restando il rispetto degli obblighi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome possono procedere all'assunzione di nuovo personale medico e sanitario nei limiti di spesa pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2023.
  2. Con decreto del Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono stabilite le modalità e i criteri di riparto. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni, comprese quelle ove siano presenti piani di rientro dai disavanzi sanitari (oppure comprese quelle commissariate) e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 1, i limiti di spesa previsti dall'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono soppressi.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3;

   b) per un valore di 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.

ex 96.2.