Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)
1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato adeguatamente rifinanziato.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 290 milioni.