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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.719. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.719.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti delle professioni sanitarie)

  1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla dirigenza delle professioni sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.».

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.

ex 93.016.