Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Buono patente autotrasporto)
1. All'articolo 1 comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «giovani» è soppressa;
b) le parole: «di età compresa tra diciotto e trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci».
2. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1 milione, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.