stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.610. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.610.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.

ex 81.16.