stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.544. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.544.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Investimenti nelle Zone logistiche semplificate)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 75.05.