Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Proroga termini consegna investimenti in beni strumentali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1057, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 1055, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023 per ciascuna delle lettere a) e b) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.