stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.522. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.522.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Garanzia SACE)

  1. Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-bis, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 72.09.