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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.483. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.483.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli è incrementato di 60 milioni di euro per il finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
  2. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 67.054.