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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.468. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.468.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Istituzione della figura dell'operatore all'emotività, all'affettività alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone disabili)

  1. Al fine di tutelare il diritto alla sessualità e al benessere psico-fisico delle persone disabili con ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità e nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regioni, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorre dal 2023 destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento della figura dell'operatore all'emotività, all'affettività alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone disabili.
  2. Il Ministro della salute d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 67.07.