Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Prestiti ai dipendenti)
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza successivamente a tale data.