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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1147. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1147.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nelle materie di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

ex 143.3.