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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1121. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1121.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Fondo per il potenziamento del personale tecnico delle centrali uniche di committenza)

  1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, denominato «Fondo potenziamento personale soggetti aggregatori», con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'assunzione, con contratto a tempo determinato e mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, di personale tecnico di comprovata specializzazione ed esperienza da parte dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono determinate le modalità di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152.

ex 138.05.