All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere le parole: il comma 1 dell'articolo 69 è soppresso,;
b) aggiungere, in fine, le parole: e dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: “1-quater. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.”».
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 196 milioni di euro per l'anno 2023.