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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.58.01000.10.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.58.01000.10.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

   a) premettere le parole: il comma 1 dell'articolo 69 è soppresso,;

   b) aggiungere, in fine, le parole: e dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  «2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: “1-quater. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.”».

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 196 milioni di euro per l'anno 2023.