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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.4.1000.16.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.4.1000.16.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, dopo la lettera z), inserire la seguente:

   z-bis) all'articolo 85 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tale contributo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della spesa effettuata ed è finalizzato a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività svolta alle imprese di cui al primo periodo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.»;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
   2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   2-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

  “1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare:

   a) nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1 e 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   b) nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218”;»

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  «1-bis. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono riconosciuti sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 28 per cento della spesa effettuata per l'acquisto di gasolio nel 2022.Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  1-ter. I contributi di cui al comma 1, lettere a) sono riconosciuti:

   a) alle imprese di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente alle spese sostenute nel secondo trimestre del 2022;

   b) alle imprese di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle spese sostenute nel primo trimestre del 2022.».

em. 4.1000.