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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.4.1000.126.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.4.1000.126.
(inammissibile per estraneità di materia, limitatamente alla lettera b))

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera t) capoverso «Art. 67-ter», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: ai commi 1 e 2;

   b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979 è inserito il seguente:

   «7-bis. A decorrere dall'anno 2023 per sostenere l'E.N.S. è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro annui».

  3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a euro 0,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

em. 4.1000.