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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.4.1000.124.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.4.1000.124.
inammissibile(inammissibile per carenza di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), sostituire le parole: «25 novembre» con le seguenti: «28 febbraio»;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «al 31 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «28 febbraio 2023»;

    3) sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

em. 4.1000.