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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.5.in I Commissione in sede referente riferita al C. 547

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2022  [ apri ]
6.5.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-sexies, al primo periodo, le parole: «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse, al terzo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «dei regolamenti di riorganizzazione» e al quarto periodo, le parole: «e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»;

   b) dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:

   «6-sexies.1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

  3-ter. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «normativa vigente,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito,».
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a euro 500.000 annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.