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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.02.in I Commissione in sede referente riferita al C. 547

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2022  [ apri ]
9.02.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione della Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

  1. Al fine di fornire coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di implementare l'anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e di monitorare costantemente lo stato di aggiornamento dei dati, individuando le fonti di finanziamento e gli interventi finanziati in materia di edilizia scolastica, anche monitorandone lo stato di attuazione, nonché individuando le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi finanziati, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce, presso il Segretariato generale, la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretario del Consiglio dei ministri, che si raccorda con il Ministro dell'Istruzione e del merito o con il Sottosegretario da lui delegato.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2027.
  3. La struttura di missione di cui al comma 1 effettua accertamenti e verifiche sull'utilizzo dei fondi, anche proponendo, ove necessario, il definanziamento o la riprogrammazione delle risorse assegnate e fornisce supporto tecnico e amministrativo agli enti attuatori, anche tramite la predisposizione di modelli di riferimento da personalizzare sul territorio e l'individuazione di procedure speciali per l'attuazione rapida degli interventi e l'elaborazione di proposte normative, anche al fine di favorire la progettualità sostenibile nell'edilizia scolastica.
  4. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.