Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di organizzazione dei Ministeri)
1. All'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono in nessun caso costituire oggetto di delega».