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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.09. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1114

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2023  [ apri ]
1.09.
approvato

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma»;

    2) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;

   b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

   «Art. 35.1. – (Concorsi su base territoriale) – 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.
   2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei»;

   c) all'articolo 35-quater,dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta»;

   d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: «dall'amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle amministrazioni».

Art. 1-ter.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame)

  1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma»;

   b) al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

Il Governo
1.09.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) al comma 5, dopo le parole «Formez PA» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.»;

    2) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocatisi, nella graduatoria finale, entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall'assunzione l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo.»;

   b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis.
(Concorsi su base territoriale)

   1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi prevedono che i candidati non possano presentare domanda di partecipazione per più di un profilo oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per più di un ambito territoriale.
   2. L'amministrazione può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altri ambiti territoriali confinanti con il maggior numero di idonei.»;

   c) all'articolo 35-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso possono prevedere, per profili non apicali, lo svolgimento della sola prova scritta.»;

   d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: «dall'amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle amministrazioni».

Art. 1-ter.
(Modifiche alla legge 19 giugno 2019, n. 56)

  1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto in fine il seguente: «Le regioni, le autonomie locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi di cui al presente comma»;

   b) Al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego» inserire le seguenti: «presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Il Governo