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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/01/2020  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per velocizzare l'erogazione dei sostegni per l'autoimprenditorialità e i pagamenti agricoli)

  1. All'articolo 4 e all'articolo 10-ter del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La mancata chiusura del procedimento di accesso ai contributi di cui al presente Capo entro il termine di 180 giorni dal deposito della richiesta completa delle necessarie documentazioni, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo.
  2. Le disposizioni sulla responsabilità dirigenziale di cui agli articoli 4 e 10-ter del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come introdotto dal comma 1 del presente articolo si applicano ad ogni procedimento che riguardi l'erogazione di fondi europei o nazionali alle imprese agricole o per la costituzione di imprese agricole, fatta salva l'applicazione di maggiori sanzioni qualora dall'inadempienza o dai ritardi si determini un disimpegno di risorse dell'Unione Europea. Ove il procedimento sia ripartito in più fasi o coinvolga più amministrazioni, il termine di 180 giorni si intende riferito al complesso del procedimento. In tale ambito le amministrazioni coinvolte sono tenute a stabilire termini intermedi. Le Regioni possono stabilire termini di chiusura dei procedimenti più brevi.