stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.06. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/01/2020  [ apri ]
3.06.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. Alla legge n. 238 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
  «10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini, a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.»;
   b) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga»;

  Conseguentemente, all'articolo 88 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «7. Il comma 10 dell'articolo 8 della presente legge si applica a partire dalla campagna vitivinicola successiva all'approvazione del decreto di cui al comma 11».

ident. 3.020.