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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.09. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/01/2020  [ apri ]
21.09.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione e disciplina in materia di apicoltura)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 il comma 2 è sostituito con il seguente:
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità di cui alla presente legge.

  2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, il comma 3 è soppresso.
  3. All'articolo 4, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero».
  4. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – 1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni anno nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 dicembre. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009.
  3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore».
  5. All'articolo 7, comma 2 della legge della legge 24 dicembre 2004, n. 313, la lettera a) è soppressa.
  6. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 dopo le parole: «all'aperto» sono inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria».
  7. All'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è aggiunto infine il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli allevatori apistici».
  8. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui all'articolo 6.1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 19 del decreto ministeriale di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.
  9. All'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. – I commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero».

  10. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: «12-bis pappa reale o gelatina reale»;
   b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: «16-bis. pappa reale o gelatina reale».