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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.08. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/01/2020  [ apri ]
16.08.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure di biosicurezza nelle aziende avicole)

  1. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole «e 5 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
   b) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.