Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)
All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: «le produzioni zootecniche» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».