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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.058. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/01/2020  [ apri ]
15.058.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

  1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:
  «11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.».