Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Espropriazione – Indennità aggiuntive IAP)
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.