Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 913, al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti: «né ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».