Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Adeguamento età pensionabile)
1. All'articolo 1, comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) ai coltivatori diretti e ai collaboratori familiari iscritti nella previdenza agricola di aziende agricole situate nelle zone montane di cui all'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».