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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.031. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/01/2020  [ apri ]
11.031.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Classificazione catastale dei fabbricati rurali)

  1. La lettera e) dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali».