Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ad eccezione dei casi in cui le Regioni o le Province autonome abbiano provveduto a stabilire una quota minima di almeno il 75 per cento per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 20 febbraio 2006, n. 96, per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.