Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite.