Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)
1. Alla legge n. 238 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini, a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.»;
b) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga»;
Conseguentemente, all'articolo 88 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7. Il comma 10 dell'articolo 8 della presente legge si applica a partire dalla campagna vitivinicola successiva all'approvazione del decreto di cui al comma 11».