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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.14. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2022  [ apri ]
9.14.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) Al comma 2, sostituire le parole: allevatori apistici con le seguenti: imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

  Conseguentemente:

    2) Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004 n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite con le seguenti: «ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».

   b) al comma 2, dopo le parole: «azienda sanitaria competente» sono inserite le seguenti: «utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto interministeriale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009».

  4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.