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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2022  [ apri ]
7.01. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Utilizzo in via sperimentale dei SAPR e degli APR in agricoltura)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, fermo restando il rispetto dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 793, comma 2, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono consentite esclusivamente da parte dei Centri di Ricerca pubblici ed in via sperimentale le attività di irrorazione di agrofarmaci, mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore o uguale a 25 chilogrammi e che effettuano operazioni in:

   a) «Visual Line of Sight», ovvero operazioni condotte entro una distanza sia orizzontale che verticale tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni. Tali operazioni possono essere condotte anche in condizioni notturne laddove lo strumento Unmanned Aircraft System (UAS) sia dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del buffer. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'UAS ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. Gli UAS devono essere condotti da un pilota in possesso degli attestati secondo le normative in vigore;

   b) «Extended Visual Line of Sight», ovvero operazioni che possono essere condotte in area visiva estesa tramite l'ausilio di uno o più osservatori che trasmetteranno le informazioni di volo via radio e assistono il pilota remoto nel mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

  2. All'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «agricoltura di precisione» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura».
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione dei prodotti di cui al comma 1.