Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di vendita diretta)
1. All'articolo 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La vendita su superfici destinate alla produzione primaria, di cui al precedente comma 2, può essere svolta anche consentendo l'accesso degli acquirenti nelle medesime superfici affinché gli stessi raccolgano i prodotti oggetto di acquisto».