Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere l'estensione ad altre forme di finanziamento pubblico per la costituzione di aziende agricole delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di utilizzo dei mutui fondiari ivi previsti anche per l'indennizzo da corrispondere a eventuali coeredi;