stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2022  [ apri ]
22.01.
approvato

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettuano, con frequenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.
  2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more dell'individuazione del proprietario o di altri titolari di diritti reali sui terreni individuati ai sensi del comma 1 e iscritti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o autorizzando i proprietari di terreni confinanti a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi del comma 3 non costituiscono, per i proprietari di terreni confinanti, titolo o presupposto per l'acquisto di diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o su porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario del terreno individuato dalla particella catastale o di altro titolare di diritto reale sopra di esso determina la cancellazione del terreno dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari di terreni confinanti ai sensi del comma 3.