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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.03. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2022  [ apri ]
19.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo)

  1. All'articolo 79, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole «e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto» sono sostituite dalle seguenti «entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di controllo»; sono aggiunte infine le seguenti parole l'organismo di controllo informa l'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5 si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione è revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito.».