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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 982-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2022  [ apri ]
19.02. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

  1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione»;

   b) al comma 5, le parole: «fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione viene revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito».